Statuto dell'Associazione
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive
modificazioni, un'associazione denominata: "Amici della Ben Gurion University del Negev - ETS" con sede legale in Via Ezio Biondi 1, 20154 Milano (MI).
L'associazione potrà istituire sedi operative e/o secondarie su tutto il territorio nazionale o estero con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Natura giuridica
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale utilità patrimoniale sarà sempre reinvestita nelle attività istituzionali.
Art. 3 - Finalità e attività
L'associazione ha come finalità principale quella di promuovere e sostenere le attività scientifiche, educative e culturali della Ben Gurion University del Negev.
In particolare, l'associazione si propone di:
1. Sostenere la ricerca scientifica e l'educazione universitaria dei giovani, attraverso:
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• Finanziamento di progetti di ricerca
• Acquisto di strumentazioni scientifiche
• Concessione di borse di studio e premi
• Promozione di scambi culturali e accademici
2. Diffondere in Italia la conoscenza delle attività della Ben Gurion University del Negev, attraverso:
• Organizzazione di eventi culturali e scientifici, in presenza o online (seminari, conferenze, lezioni, proiezioni di filmati, mostre, etc.)
• Promozione di viaggi di studio e di networking per la creazione di reti professionali e l'interscambio di esperienze accademiche e culturali
• Produzione e diffusione di materiali informativi, anche tramite media tradizionali e digitali
3. Curare i rapporti con istituzioni, enti, media e pubblico italiano per favorire la cooperazione culturale, accademica e scientifica tra l'Italia e la Ben Gurion University del Negev.
L'associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.
Art. 5 - Soci fondatori e associati
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione. Il numero minimo dei Soci Fondatori è tre (3).
Possono essere ammessi come associati tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità. L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta.
I soci hanno parità di diritti e doveri. Non sono ammesse discriminazioni.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
Possono essere istituiti ulteriori organi o comitati, secondo quanto previsto dal regolamento interno.
Art. 7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.
Delibera su:
• Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
• Nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
• Modifiche statutarie
• Scioglimento dell'Associazione
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Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri (minimo 3, massimo 7) eletti dall'Assemblea tra i soci. Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione, cura l'attuazione delle attività dell'associazione.
Art. 9 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Art. 10 - Patrimonio e risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
• Quote associative
• Contributi pubblici e privati
• Donazioni e lasciti testamentari
• Proventi derivanti da attività associative
• Entrate derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
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Art. 11 - Bilancio
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 12 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea, nel rispetto delle normative vigenti e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 13 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nelle normative vigenti in materia.
